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NUOVO REGOLAMENTO TRENITALIA

Il nuovo Regolamento di Trenitalia, entrato in vigore il primo dicembre 2008, garantisce la possibilità ai possessori di cani di viaggiare insieme ai propri amici a quattro zampe indipendentemente dalla loro taglia.

Il Regolamento nasce dall'accordo raggiunto fra il Sottosegretario alla salute del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Francesca Martini, il Sottosegretario per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Michela Vittoria Brambilla, l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti e l'Amministratore Delegato di Trenitalia Vincenzo Soprano.

Tuttavia ai cani di media e grande taglia, che non possono essere trasportati con gli appositi trasportini, è stata riservata sui treni a lunga percorrenza, una carrozza di 2a classe, mentre non è prevista per loro, e quindi per i loro proprietari, la possibilità di scegliere di viaggiare in 1a classe.

Molto spesso il proprietario di un cane prima di intraprendere un viaggio in compagnia del proprio "compagno" si trova di fronte ad una scelta, quella del mezzo di trasporto più appropriato.

La decisione di Trenitalia di far viaggiare i proprietari di cani di media e grande taglia unicamente in carrozza di 2a classe potrebbe rappresentare un motivo di esclusione dell’utilizzo del treno da parte di molti cittadini che, al contrario, sarebbero ben disposti verso tale mezzo di trasporto se potessero scegliere liberamente di viaggiare in un ambiente più confortevole come quello della 1a classe.

Al fine di rispondere alle richieste dei cittadini proprietari di cani e di raccogliere informazioni sulla reale esigenza degli utenti, obbligati attualmente a viaggiare solo in 2a classe, è stato predisposto un Form da compilare on line, attraverso il quale i possessori di cani di media e grossa taglia possono far sentire la propria voce.

ECCO QUANTO RECITA IL REGOLAMENTO PUBBLICATO SUL SITO UFFICIALE DI TRENITALIA

Trasporto di un animale domestico da compagnia Regolamento

E’ ammesso, salvo particolari eccezioni, il trasporto gratuito di cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia, nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni, custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50 e tale da escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori che alle vetture. Sono esclusi i treni effettuati con materiale ETR 450.

A bordo delle carrozze a cuccette, vetture comfort, vagoni letto, vetture Excelsior ed Excelsior E4 il compartimento deve essere acquistato per intero.

E’ ammesso il trasporto di cani di qualsiasi taglia alle seguenti condizioni:

Treni Intercity, Intercity Plus, Intercity notte ed Espressi

E’ ammesso il trasporto del cane di qualsiasi taglia, provvisto di museruola e guinzaglio, in ragione di uno per viaggiatore, nell’ultimo compartimento (ovvero negli ultimi sei posti delle carrozze a salone) dell’ultima carrozza di seconda classe, dietro pagamento di un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il treno utilizzato ridotta del 50% .
Il trasporto è ammesso, previa riservazione al momento dell’acquisto del biglietto dell’accompagnatore. Il biglietto per animali è valido solo se utilizzato congiuntamente a quello emesso per l’accompagnatore e per il treno ed il giorno prenotato.
Il posto di fronte al viaggiatore con il cane non può essere oggetto di prenotazione e in nessun caso comunque può essere occupato dal cane.

Carrozze a cuccette, vetture comfort, vagoni letto, vetture Excelsior ed Excelsior E4

E’ ammesso il trasporto di un cane di qualsiasi taglia, previo pagamento di un biglietto alla tariffa ordinaria n. 1/Espressi ridotta del 50%. In ogni caso il compartimento deve essere acquistato per intero. Fuori dal compartimento i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed essere muniti di museruola.


Treni Regionali

Sui treni Regionali il trasporto di un cane di qualsiasi taglia è ammesso, provvisto di museruola e guinzaglio, salvo diversa disposizione regionale, sulla piattaforma o vestibolo dell’ultima carrozza, con la sola esclusione dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, previo pagamento di un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il percorso effettuato ridotta del 50%.

E’ ammesso il trasporto a titolo gratuito del cane guida delle persone non vedenti, anche se accompagnate, su tutte le categorie di treni, compresi quelli effettuati con materiale ETR 450. Sono sempre esclusi dal trasporto i cani appartenenti a razze ritenute pericolose, secondo specifico elenco del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori e qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori, l’accompagnatore dell’animale, su indicazione del personale del treno, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.
Per il trasporto dei cani, con eccezione del cane guida per non vedenti, è necessario il certificato di iscrizione all’anagrafe canina, che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale. Il proprietario ovvero l’accompagnatore dell’animale ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza ed è responsabile di tutti i danni eventualmente recati dall’animale stesso.
In ogni caso, il biglietto relativo al trasporto dell’animale è cambiabile secondo l’ art. 8 delle presenti C.T. ed è rimborsabile solo se presentato congiuntamente a quello emesso per il viaggiatore. L’importo non rimborsabile (pari o inferiore a 8,00 euro, dopo l’applicazione della trattenuta) deve essere calcolato sull’importo complessivo.


Irregolarità nel trasporto degli animali

Nel caso in cui il proprietario risulti sprovvisto del biglietto previsto per l’animale viene regolarizzato mediante il pagamento dell’importo dovuto maggiorato della soprattassa di 200,00 euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto a 100,00 euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50,00 euro.
Nel caso in cui gli animali non siano ammessi al trasporto, ivi compreso il caso della mancanza del certificato di iscrizione all’anagrafe canina di cui al precedente punto 2, il proprietario viene regolarizzato mediante il pagamento della penalità di 200,00 euro ed è tenuto comunque a scendere, unitamente all’animale, alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto a 100,00 euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50,00 euro.
Per ogni contenitore eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è dovuto il pagamento, salvo diversa disposizione tariffaria, della penalità di 8,00 euro ed il proprietario è tenuto comunque a scendere alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. Se l’irregolarità riguarda sia il biglietto del viaggiatore che il rispetto delle condizioni di trasporto dell’animale oppure nel caso di utilizzazione di più treni di categoria diversa, le soprattasse o le penalità dovute si applicano una sola volta.

Fonti: Ministero della Salute e Trenitalia.


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