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randagismo (legge 281 del 14 agosto 1991)
art. 1 comma 1 legge 281: lo Stato promuove e disciplina la tutela
degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di
favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare
la salite pubblica e l'ambiente.
art. 2 comma 1 legge 281: il controllo della popolazione dei cani
e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato,
tenuto conto del progresso scientifico presso i servizi veterinari
delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori
possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati
delle società cinofile, delle società protettrici
degli animali e di privati.
art. 2 comma 2 legge 281: i cani vaganti ritrovati, catturati, o
comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art.
4 (canili e rifugi), non possono essere soppressi.
art. 2 comma 3 legge 281: i cani catturati o comunque provenienti
dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi),
non possono essere destinati alla sperimentazione.
art. 2 comma 4 legge 281: i cani vaganti catturati regolarmente
tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
art. 2 comma 5 legge 281: i cani vaganti non tatuati catturati,
nonché i cani ospitati preso le strutture di cui al comma
1 dell'art. 4 (canili e rifugi), devono essere tatuati; se non reclamati
entro il termine di 60 giorni possono essere ceduti a privati che
diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche,
previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi
e altre malattie trasmissibili.
art. 2 comma 6 legge 281: i cani ricoverati presso le strutture
di cui al comma 1dell'art. 4 (canili e rifugi), fatto salvo quanto
previsto negli art. 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria,
possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad
opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili,
o di comprovata pericolosità.
art. 2 comma 11 legge 281: gli enti e le associazioni protezionistiche
possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili
e rifugi), sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità
sanitaria locale.
art. 2 comma 12 legge 281: le strutture di cui al comma 1 dell'art.
4 (canili e rifugi) possono tenere in custodia a pagamento cani
di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
art. 3 comma 2 legge 281: le regioni provvedono a determinare, con
propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali
e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire
buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari
delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina
altresì i criteri e le modalità per il riparto tra
i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di
loro competenza.
art. 3 comma 3 legge 281: le regioni adottano, sentite le associazioni
animaliste, protezionistiche e venatorie che operano in ambito regionale,
un programma di prevenzione del randagismo.
art. 3 comma 4 legge 281: il programma di cui al comma 3 prevede
interventi riguardanti:
- iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico
al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto tra la vita
animale e la difesa del suo habitat;
- corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni,
degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto
ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie
zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie
locali e con gli enti locali.
art. 4 comma 1 legge 281: i comuni, singoli o associati, e le comunità
montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti
e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti
con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale
finalità dalla regione.
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