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randagismo (legge 281 del 14 agosto 1991)

art. 1 comma 1 legge 281: lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salite pubblica e l'ambiente.
art. 2 comma 1 legge 281: il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
art. 2 comma 2 legge 281: i cani vaganti ritrovati, catturati, o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), non possono essere soppressi.
art. 2 comma 3 legge 281: i cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), non possono essere destinati alla sperimentazione.
art. 2 comma 4 legge 281: i cani vaganti catturati regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
art. 2 comma 5 legge 281: i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati preso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di 60 giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
art. 2 comma 6 legge 281: i cani ricoverati presso le strutture di cui al comma 1dell'art. 4 (canili e rifugi), fatto salvo quanto previsto negli art. 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili, o di comprovata pericolosità.
art. 2 comma 11 legge 281: gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
art. 2 comma 12 legge 281: le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi) possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
art. 3 comma 2 legge 281: le regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
art. 3 comma 3 legge 281: le regioni adottano, sentite le associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
art. 3 comma 4 legge 281: il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
- iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto tra la vita animale e la difesa del suo habitat;
- corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
art. 4 comma 1 legge 281: i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.


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