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Mendicare con gli animali
Si vedono spesso per le vie della citta', persone che chiedono l'elemosina
accompagnati da poveri cani malandati, malnutriti, ai quali vengono
somministrati tranquillanti e sonniferi per renderli tranquilli
ed immobili.
La giornata del mendicante e' molto proficua in quanto la tenerezza
dell'animale spinge tanti passanti alle generose offerte di denaro.
E' chiaro che questo e' sfruttamento di animali che spesso sono
cuccioli di poche settimane di vita.
Alla vista di queste scene, e' possibile chiedere l'intervento della
polizia municipale e della polizia veterinaria dell'Asl le quali,
su indicazione dell'autorita' giudiziaria, possono porre sotto sequestro
gli animali, verificarne le condizioni di trattamento ed eventualmente,
restituirli al possessore dopo averli sterelizzati, in modo da impedire
il riprodursi del fenomeno del randagismo.
I Comuni di Milano, Roma e Napoli hanno adottato delibere sindacali
che vietano la questua con animali, in particolare con lo sfruttamento
di cuccioli.
Milano
ORDINANZA COMUNALE CONTRO L'ACCATTONAGGIO CON ANIMALI
Comune di Milano
Settore Ambiente
ATTI P.G.4.500.020/98 - Amb.R.1.8.756/98
Divieto di esibire animali di qualsiasi specie allo scopo di suscitare
l'altrui pietà durante la pratica dell'accattonaggio.
Il Sindaco
Rilevato che sul territorio comunale è in aumento il fenomeno
dell'utilizzo di animali allo scopo di raccogliere elemosine o altre
utilità facendo leva sulla sensibilità dei cittadini
e che gli animali impiegati per questo tipo di attività sono
spesso cuccioli o femmine in avanzato stato di gravidanza e che
comunque risultano custoditi in condizioni non consone al benessere
degli animali, alla tutela della salute pubblica e alla profilassi
delle malattie infettive ed infestive;
visto l'art. 4 lettera b della Legge Regionale 24.06.88, n.°34;
vista la Legge 22.11.1993 - n.° 473 Nuove norme contro il maltrattamento
degli animali;
visto l'art. 69 T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 n.° 773) che vieta
senza licenza del Sindaco l'esposizione alla pubblica vista di animali
al fine di trarne lucro;
vista la legge 14.8.1991 n.° 281 sulla prevenzione del randagismo;
visti gli articoli 13, 18 e 19 della legge n.° 689/81;
visto l'art. 38, comma 1 della legge n.° 142/90,
ordina
E' fatto assoluto divieto di esibire, durante la pratica dell'accattonaggio,
animali con cuccioli lattanti da svezzare o animali comunque in
stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute
o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti
o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.
La violazione alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità
penali, è punita con la sanzione amministrativa da lit. 100.000
a lit. 600.000 con contestuale sequestro amministrativo degli animali
impiegati per l'attività di accattonaggio e ricovero degli
stessi presso strutture della A.S.L. o altre strutture autorizzate.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza
e di farla osservare.
Dalla Residenza Comunale
Il Segretario Generale Il Sindaco
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