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Mendicare con gli animali
Si vedono spesso per le vie della citta', persone che chiedono l'elemosina accompagnati da poveri cani malandati, malnutriti, ai quali vengono somministrati tranquillanti e sonniferi per renderli tranquilli ed immobili.
La giornata del mendicante e' molto proficua in quanto la tenerezza dell'animale spinge tanti passanti alle generose offerte di denaro. E' chiaro che questo e' sfruttamento di animali che spesso sono cuccioli di poche settimane di vita.
Alla vista di queste scene, e' possibile chiedere l'intervento della polizia municipale e della polizia veterinaria dell'Asl le quali, su indicazione dell'autorita' giudiziaria, possono porre sotto sequestro gli animali, verificarne le condizioni di trattamento ed eventualmente, restituirli al possessore dopo averli sterelizzati, in modo da impedire il riprodursi del fenomeno del randagismo.
I Comuni di Milano, Roma e Napoli hanno adottato delibere sindacali che vietano la questua con animali, in particolare con lo sfruttamento di cuccioli.

Milano
ORDINANZA COMUNALE CONTRO L'ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

Comune di Milano
Settore Ambiente
ATTI P.G.4.500.020/98 - Amb.R.1.8.756/98
Divieto di esibire animali di qualsiasi specie allo scopo di suscitare l'altrui pietà durante la pratica dell'accattonaggio.
Il Sindaco
Rilevato che sul territorio comunale è in aumento il fenomeno dell'utilizzo di animali allo scopo di raccogliere elemosine o altre utilità facendo leva sulla sensibilità dei cittadini e che gli animali impiegati per questo tipo di attività sono spesso cuccioli o femmine in avanzato stato di gravidanza e che comunque risultano custoditi in condizioni non consone al benessere degli animali, alla tutela della salute pubblica e alla profilassi delle malattie infettive ed infestive;
visto l'art. 4 lettera b della Legge Regionale 24.06.88, n.°34;
vista la Legge 22.11.1993 - n.° 473 Nuove norme contro il maltrattamento degli animali;
visto l'art. 69 T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 n.° 773) che vieta senza licenza del Sindaco l'esposizione alla pubblica vista di animali al fine di trarne lucro;
vista la legge 14.8.1991 n.° 281 sulla prevenzione del randagismo;
visti gli articoli 13, 18 e 19 della legge n.° 689/81;
visto l'art. 38, comma 1 della legge n.° 142/90,
ordina
E' fatto assoluto divieto di esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.
La violazione alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità penali, è punita con la sanzione amministrativa da lit. 100.000 a lit. 600.000 con contestuale sequestro amministrativo degli animali impiegati per l'attività di accattonaggio e ricovero degli stessi presso strutture della A.S.L. o altre strutture autorizzate.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Dalla Residenza Comunale

Il Segretario Generale Il Sindaco
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