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maltrattamenti (art. 727 codice penale, legge 473 del 22 novembre 1993, art. 627 codice penale, art. 638 codice penale, legge 281 del 14 agosto 1991)
numero verde della LAV per segnalazione e informazioni sui maltrattamenti: 8 4 8 5 8 8 5 4 4
numero di cellulare del Collettivo Animalista (Lombardia) per segnalazione e informazioni su maltrattamenti: 3 4 8 2 5 3 8 3 0 5
nuova legge sui maltrattamenti (approvata dal Senato il 08/07/04, in modifica all'art. 727 C.P.):
abbandono di animali: arresto fino a 1 anno e ammenda da 1000 a 10.000 euro
maltrattamento e doping: reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 3000 a 15.000 euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà della pena se deriva la morte dell'animale
detenzione incompatibile con la natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad 1 anno o ammenda da 1000 a 10.000 euro
uccisione per crudeltà: reclusione da 3 a 18 mesi
combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 5.000 a 160.000 euro per chi promuove, organizza o li dirige
allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro
spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 3.000 a 15.000 euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell'animale
effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro
produzione, commercializzazione e importazione di pelli di cani o gatti: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 100.000 euro, confisca e distruzione del materiale
sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da 3000 a 15.000 euro (fonte Lav).: chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per l e loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dell'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La condanna comporta la sospensione per almeno 3 mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività
commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi.
art. 627 C.P.: chiunque lasci liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con ammenda fino a lire 600.000
art. 638 C.P.: chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito a querela della persona offesa con multa fino a lire 10.000.000
art. 5 comma 1 legge 281: Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.
art. 5 comma 4 legge 281: chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000
Ogni singolo cittadino o associazione può denunciare un illecito in materia di tutela di animali. Trattandosi di reato, è competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, corpo forestale, vigili urbani ecc.). Gli organismi indicati sono obbligati a ricevere la denuncia per qualsiasi reato perseguibile. Un privato cittadino o un'associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi illeciti previsti dall'art. 727 (o da altri articoli del Codice Penale) e richiedendo un intervento per accertare il reato e impedire che questo venga portato ad ulteriori conseguenze. La denuncia può essere:
- immediata ed orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento per impedire il protrarsi della situazione
- scritta in carta e forma libera per casi di minore immediatezza.
La denuncia deve essere basata su fatti concreti e deve contenere in modo chiaro: il nome, cognome, indirizzo del denunciante; un'esposizione chiara e precisa dei fatti; elementi per giungere all'individuazione dei responsabili; i nomi di eventuali testimoni; ove possibile, fotografie o altri documenti a supporto di quanto esposto; data e firma.
Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno chiedere, dopo un tempo adeguato, l'epilogo del caso. In caso di inerzia dell'organo competente si può segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore della Repubblica.
Esempio di denuncia penale:
All'Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso la pretura di ............. il sottoscritto ......... nato a ............. il .................
residente a .................... via ................................... tel..........................
con la presente formale denuncia desidera portare a conoscenza della S.V. Ill.ma i fatti che qui di seguito si illustrano.
Il giorno ......... alle ore ................ in località .............. (esposizione dei fatti).
Ai fatti sopra illustrati hanno assistito i signori .............................. il sottoscritto denunciante chiede pertanto alla S.V. Ill.ma che voglia procedere penalmente contro il signor ..................... per il reato di cui all'art. 727 del Codice Penale.
Con ossequio,
(luogo, data)
(firma)


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