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maltrattamenti (art. 727 codice penale, legge 473 del 22 novembre
1993, art. 627 codice penale, art. 638 codice penale, legge 281
del 14 agosto 1991)
numero verde della LAV per segnalazione e informazioni sui maltrattamenti:
8 4 8 5 8 8 5 4 4
numero di cellulare del Collettivo Animalista (Lombardia) per segnalazione
e informazioni su maltrattamenti: 3 4 8 2 5 3 8 3 0 5
nuova legge sui maltrattamenti (approvata dal Senato il 08/07/04,
in modifica all'art. 727 C.P.):
abbandono di animali: arresto fino a 1 anno e ammenda da 1000 a
10.000 euro
maltrattamento e doping: reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da
3000 a 15.000 euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un
danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà
della pena se deriva la morte dell'animale
detenzione incompatibile con la natura degli animali e produttiva
di grandi sofferenze: arresto fino ad 1 anno o ammenda da 1000 a
10.000 euro
uccisione per crudeltà: reclusione da 3 a 18 mesi
combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate: reclusione
da 1 a 3 anni e multa da 5.000 a 160.000 euro per chi promuove,
organizza o li dirige
allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti:
reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro
spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da
4 mesi a 2 anni e multa da 3.000 a 15.000 euro. Aumento di un terzo
se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell'animale
effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti
o competizioni: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a
30.000 euro
produzione, commercializzazione e importazione di pelli di cani
o gatti: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 100.000
euro, confisca e distruzione del materiale
sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da
3 mesi a 1 anno o multa da 3000 a 15.000 euro (fonte Lav).: chiunque
incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone
a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per
l e loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli
o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche
anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la
loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con ammenda da
lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La pena è aumentata se
il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale
modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento,
della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte
dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento,
salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di
recidiva la condanna comporta l'interdizione dell'esercizio dell'attività
di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che
comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con
l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La condanna comporta
la sospensione per almeno 3 mesi della licenza inerente l'attività
commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di
recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata
della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza
di attività
commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi.
art. 627 C.P.: chiunque lasci liberi, o non custodisce con le debite
cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia
a persona inesperta, è punito con ammenda fino a lire 600.000
art. 638 C.P.: chiunque senza necessità uccide o rende inservibili
o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è
punito a querela della persona offesa con multa fino a lire 10.000.000
art. 5 comma 1 legge 281: Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi
altro animale custodito nella propria abitazione, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
300.000 a lire 1.000.000.
art. 5 comma 4 legge 281: chiunque fa commercio di cani o gatti
al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 5.000.000 a lire 10.000.000
Ogni singolo cittadino o associazione può denunciare un illecito
in materia di tutela di animali. Trattandosi di reato, è
competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria
(carabinieri, polizia, guardia di finanza, corpo forestale, vigili
urbani ecc.). Gli organismi indicati sono obbligati a ricevere la
denuncia per qualsiasi reato perseguibile. Un privato cittadino
o un'associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia
giudiziaria segnalando uno dei casi illeciti previsti dall'art.
727 (o da altri articoli del Codice Penale) e richiedendo un intervento
per accertare il reato e impedire che questo venga portato ad ulteriori
conseguenze. La denuncia può essere:
- immediata ed orale (di persona o per telefono) per illeciti in
corso, con richiesta di intervento per impedire il protrarsi della
situazione
- scritta in carta e forma libera per casi di minore immediatezza.
La denuncia deve essere basata su fatti concreti e deve contenere
in modo chiaro: il nome, cognome, indirizzo del denunciante; un'esposizione
chiara e precisa dei fatti; elementi per giungere all'individuazione
dei responsabili; i nomi di eventuali testimoni; ove possibile,
fotografie o altri documenti a supporto di quanto esposto; data
e firma.
Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno chiedere,
dopo un tempo adeguato, l'epilogo del caso. In caso di inerzia dell'organo
competente si può segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore
della Repubblica.
Esempio di denuncia penale:
All'Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso la pretura di ............. il sottoscritto ......... nato
a ............. il .................
residente a .................... via ...................................
tel..........................
con la presente formale denuncia desidera portare a conoscenza della
S.V. Ill.ma i fatti che qui di seguito si illustrano.
Il giorno ......... alle ore ................ in località
.............. (esposizione dei fatti).
Ai fatti sopra illustrati hanno assistito i signori ..............................
il sottoscritto denunciante chiede pertanto alla S.V. Ill.ma che
voglia procedere penalmente contro il signor .....................
per il reato di cui all'art. 727 del Codice Penale.
Con ossequio,
(luogo, data)
(firma)
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