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APPLICAZIONE DELLE LEGGI DI TUTELA DEGLI ANIMALI

Vogliamo riportare qui di seguito i punti essenziali a livello pratico-operativo per chi intenda denunciare un illecito in materia di tutela di animali
1. Trattandosi di reato, e' competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria (P.G.):
Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, ecc..non è un reato di esclusiva competenza delle guardie zoofile!
2. Un privato cittadino e/o un'associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi illeciti previsti dall'art.727 (o da altri articolo del Codice Penale) e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
3. La denuncia puo' essere fondamentalmente di due tipi:

Immediata ed orale ,di persona o per telefono per illeciti in corso, con richiesta di intervento
Scritta in carta e forma libera non servono carta da bollo o moduli predefiniti per casi di minore immediatezza, da presentarsi presso l'ufficio di qualunque organo di P.G. o direttamente presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo (meglio se di persona).
4. La denuncia e' una esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si sottopone alla P.G. ed al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento.
5. Ogni denuncia pertanto deve contenere in modo chiaro:

Il nome, cognome e indirizzo del denunciante;
in caso di associazione, oltre all'intestazione della stessa sara' necessario indicare il nome del firmatario.

Una esposizione chiara, riassuntiva e precisa dei fatti.

Elementi per giungere, direttamente o indirettamente, alla individuazione dei responsabili.

I nomi di eventuali testimoni che possano riferire sui fatti.

Ove possibile, alcune fotografie o documenti di altro tipo a supporto di quanto esposto.

Data e firma.

A tal proposito può essere utile consultare lo schema di COME DENUNCIARE UN ABBANDONO, pubblicato sul sito nella sezione NOTIZIE UTILI.
6. Dopo aver presentato la denuncia, non limitarsi ad attenderne gli esiti non c' e' obbligo di avvisare il denunciante dell'evolversi della procedura - chiedete, dopo un certo periodo, l'epilogo del caso all'organo al quale e' stata presentata la denuncia.
7. In caso di inerzia dell'organo di P.G. si puo' segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore della Repubblica.
8. In caso di archiviazione presso il Procuratore della Repubblica sara' opportuno richiedere copia del provvedimento di archiviazione per valutare i motivi della stessa.
Nel caso in cui invece la denuncia si evolva in un procedimento penale, sara' opportuno per le associazioni costituirsi subito parte civile, al fine di entrare di diritto nel processo; non si deve attendere il momento del giudizio, ma costituirsi parte civile in precedenza, in modo da poter seguire le fasi antecedenti al dibattimento


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