|
Legge regionale 13 aprile 1992. n. 20
Istituzione dell'anagrafe canina
Articolo 1
Le Unità Socio Sanitarie Locali (UU.SS.SS.LL.), i Comuni
e le Comunità Montane, con la collaborazione delle associazioni
di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della
programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per
la prevenzione e la lotta al randagismo di cani.
La presente legge, in applicazione al punto 1 dell'articolo 3 della
legge 14 agosto 1991, n. 281. al fine di promuovere la protezione
degli animali di affezione, favorire la corretta convivenza tra
uomo e animale e la tutela della salute pubblica, istituisce l'anagrafe
canina.
Articolo 2
L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso
i Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. in collaborazione con i
Comuni e le Comunità Montane, secondo le disposizioni della
presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'Assessorato
regionale alla Sanità.
Tutte le operazioni relative all'anagrafe canina regionale di cui
agli articoli 3 e 4 sono obbligatorie e gratuite fatti salvi i casi
in cui il proprietario ricorre, per l'intervento di tatuaggio, alla
prestazione dei veterinari liberi esercenti.
Articolo 3
I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere
alla iscrizione dei medesimi alla anagrafe canina regionale, entro
il secondo mese di età o comunque entro sessanta giorni dall'inizio
della detenzione.
All'atto della iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica,
su modello predisposto dall'Assessorato regionale alla Sanità,
che dovrà riportare i seguenti dati:
caratteristiche dell'animale;
generalità complete ed indirizzo del proprietario o dell'Ente
o ditta interessati;
codice assegnalo all'animale, comprendente numero della U.S.S.L..
sigla della Provincia e numero progressivo.
La scheda segnaletica viene consegnata in copia al proprietario
o detentore e sarà inoltre utilizzata dal Servizio veterinario
della U.S.S.L. per la registrazione degli interventi obbligatori
di profilassi e polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio
comunale che gestisce l'anagrafe canina regionale, entro quindici
giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché
eventuali cambiamenti di residenza.
Articolo 4
Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono
essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione,
impresso con tatuaggio indelebile.
Le operazioni di tatuaggio sono a cura dei Servizi veterinari delle
UU.SS.SS.LL. o di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati
e devono essere eseguite:
con metodi che non arrechino alcun danno all'animale;
in modo che cifre e numeri risultino impressi in maniera chiara
e leggibile per tutta la vita dell'animale sulla faccia interna
della coscia destra o sul padiglione auricolare destro.
Articolo 5
Le spese per gli interventi di tatuaggio eseguiti da veterinari
liberi esercenti sono a carico del proprietario del cane.
Articolo 6
Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro
tre giorni agli organi di polizia municipale del Comune competente
per territorio anziché alle UU.SS.SS.LL.
La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di
polizia municipale del Comune competente per territorio.
In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve
provvedere alla individuazione del proprietario per la restituzione
dell'animale.
I cani non tatuati, di età superiore a sei mesi, ritrovati
vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono
essere inseriti nella anagrafe canina regionale a spese del proprietario
medesimo.
Le spese di cattura e custodia del cane e di eventuali cure sono,
in ogni caso, a carico del proprietario.
Articolo 7
Dopo i termini previsti dagli articoli 3 e 4, cani che non risultino
censiti e tatuati devono essere coattivamente inseriti nell'anagrafe
canina regionale. Le spese di iscrizione e tatuaggio sono in questo
caso a carico del proprietario.
Articolo 8
L'inosservanza agli obblighi fissati agli articoli 3 comma 1 e 4
comma 1, è punita con le sanzioni stabilite dall'articolo
5 della legge 14 agosto 1991. n. 281.
Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui alla
presente legge, omette di segnalare la cessione definitiva da morte
dell'animale ovvero i cambiamenti di residenza entro i termini fissali
all'articolo 3 comma 4. della legge, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire trecentomila.
Il detentore di un cane che omette di denunciare lo smarrimento
entro il termine fissato dall'articolo 6 comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire trecentomila.
|