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Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito
il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà
o senza necessità, cagiona la morte di un animale è
punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà
o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero
lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito
con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000
a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui
al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza
o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o
strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro
mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti
di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di
scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè
od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). -
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità
fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con
minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni
o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti
o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi
forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite
di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo
comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e
con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche
ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi
di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti
e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000
euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna,
o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli
articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata
la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea
al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni
dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento
degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della
pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge
le predette attività. In caso di recidiva è disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo
che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis
catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,
capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti,
in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi,
nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio
nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita
con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a
100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione
del materiale di cui al comma 1
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non
si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di
caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione
degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività
circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi
speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis
del libro II del codice penale non si applicano altresì alle
manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).
- Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca
sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati
con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con
il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale è adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione
da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281,
è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491
del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del
titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727
del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado,
ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante
prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi
di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre
norme relative alla protezione degli animali è affidata anche,
con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti
dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità
di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente
legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli
enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati
i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo
conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o
associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce
il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge
e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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