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D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993
Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale
"tutela e controllo degli animali da affezione"
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre
1993
Articolo 1
Criteri per la detenzione di animali da affezione
1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben
coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature
e condizioni climatiche sfavorevoli.
2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora
si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente
assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena
sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di
almeno 5 metri di lunghezza.
3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati,
è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo
adulto, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero
devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione
e ventilazione.
4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione
deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione
acqua da bere.
6. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari
esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità,
adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche
dell'animale.
Articolo 2
Soppressione eutanasica
1. La soppressione eutanasica di un animale da affezione deve essere
preceduta da anestesia profonda.
Articolo 3
Criteri per la istituzione e la gestione dei Servizi pubblici di
cattura e custodia animali randagi
1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi
deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed
adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli
o associati, con reperibilità costante, nell'ambito dei servizi
di cui all'articolo 6 della legge.
2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un
canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione
segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale
proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria
eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L.
3. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo
che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione
sanitaria. che di norma ha durata di dieci giorni.
4. Trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano senza
proprietario e non possono essere restituiti, secondo le modalità
di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20,
relativa alla anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero
o ceduti ai privati che ne facciano richiesta.
5. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati
devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia
veterinaria.
6. Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente
lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene:
le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire
le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli
animali temporaneamente ricoverati.
7. Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento
idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque
di lavaggio a norma di legge: devono essere eseguite periodiche,
frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni.
8. Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi
agli interventi veterinari di cui al secondo comma del presente
articolo.
9. Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato
un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del
Servizio veterinario della U.S.S.L. Sul registro devono essere annotate:
la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici,
il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data
della cessione e le generalità del destinatario.
10. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la
sperimentazione.
11. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti
i cani di proprietà catturati, luogo e data del ritrovamento,
dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalità per la restituzione.
Articolo 4
Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia cani
1. Ai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. competono:
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o la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani,
per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla
sanità ed al benessere degli animali;
o gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
o le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio
degli animali.
Articolo 5
Criteri per la concessione della autorizzazione sanitaria e di risorse
per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti senza
proprietario
1. I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili
pubblici perché senza proprietario ed in attesa di affidamento,
devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base:
"
o capacita` massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;
o superficie minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
o numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con
relativa cucciolata;
o pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e
disinfettabili;
o approvvigionamento idrico sufficiente;
o canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso
delle acque di lavaggio;
o reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella
complessiva;
o locale per gli interventi veterinari;
o locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
o magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e
delle attrezzature per il loro impiego;
1. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che
non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria ne` cani
ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono
risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici.
2. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di
proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati,
secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per
animali, di cui al presente Regolamento.
3. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro
di carico e scarico, da cui risultino: la data dell'introduzione
e il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il
numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della
cessione e le generalità del destinatario.
4. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione
sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria
ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari
delle UU.SS.SS.LL. mediante sopralluoghi con periodicità
almeno trimestrale.
5. I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi
agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l'Associazione
operi con dimostrata efficacia. per l'affidamento a privati, in
tempi brevi, degli animali custoditi.
6. I Comuni, per la realizzazione di rifugi, possono concedere in
comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali, un
terreno idoneo per l'edificazione.
7. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione
del progetto, per la concessione edilizia, nonché per il
parere favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della
USSL, ai fini dell'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento
di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie
insalubri e gli scarichi degli effluenti.
8. L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il
rifugio deve nominare un direttore responsabile della organizzazione
e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista
che garantisca l'assistenza zooiatrica.
9. L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi
deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi
al Comune ed alla USSL, in cui sia indicato il numero dei cani introdotti
e dei cani ceduti a privati.
10. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i
rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine
di diciotto mesi dall'entrata in vigore dei presente Regolamento.
Articolo 6
Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono
cani e gatti
1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti
di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti
in numero superiore a 10 capi adulti.
2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento,
ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione
sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria,
rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi
veterinario e di igiene pubblica della USSL
3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti
secondo i seguenti criteri:
"
o superficie minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
o numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con
relativa cucciolata;
o pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e
disinfettabili;
o approvvigionamento idrico sufficiente;
o canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso
delle acque di lavaggio;
o reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella
complessiva;
o locale per gli interventi veterinari;
o locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
o magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e
delle attrezzature per il loro impiego.
1. Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro
di carico e scarico, da cui risultino: la data d'introduzione o
di nascita dei cani presenti, le generalità del proprietario
per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali interventi
veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso
di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti
in pensione.
2. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a
vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicità
almeno trimestrale.
3. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli
impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine
di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento,
nonché le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali
da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie
Articolo 7
Criteri e procedure per il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo
Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali
1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle
Associazioni per la protezione degli animali, le Associazioni iscritte
al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui
alla deliberazione 339-C.R. 2899 del 3 marzo 1992:
"
o il cui Statuto indichi la protezione degli animali quale finalità;
o che operano nel settore con programmi ed attività documentate,
nel rispetto delle leggi vigenti da almeno 3 anni;
o che sono rappresentate da almeno 400 soci residenti in Piemonte.
1. La documentazione relativa alle attività svolte in Piemonte
per la protezione degli animali, dovrà` essere indirizzata
al Presidente della Giunta Regionale che comunicherà alle
Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda
entro 60 gg. dalla presentazione della medesima. previa istruttoria
dell'Assessorato alla Sanità.
2. La Regione può effettuare verifiche sulla sussistenza
dei requisiti di cui al presente articolo, disponendo, in caso di
non conformità, la cancellazione dall'Albo della Associazione
interessata.
Articolo 8
Corsi di formazione e di educazione sanitaria
1. Nelle scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione
ai problemi connessi con il rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente,
con particolare riferimento agli animali domestici e da affezione,
saranno organizzati dal personale docente, appositamente aggiornato,
in collaborazione con i Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. o
della Regione, in parte anche tramite lezioni o dibattiti a cui
partecipino direttamente i medici veterinari del servizio pubblico.
Articolo 9
Interventi di controllo sulla popolazione felina
1. Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della USSL evidenzi
in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale,
quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione
del sensorio, il Comune dispone l'affidamento della colonia ad una
Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il
ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente
all'USSL competente per territorio.
2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi
inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti.
A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno
in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico
veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per
gli interventi zooiatrici che si rendano necessari.
3. Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata
la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili
ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria. per gli
interventi di competenza.
4. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo
nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza
degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi
veterinario e di igiene pubblica della USSL, incompatibile con insediamenti
di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero
in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo
o degli animali: in questi casi, la cattura e` eseguita, previo
provvedimento motivato dei Sindaco, dal personale di cui al comma
1 dell'articolo 3 del presente Regolamento, con l'assistenza del
Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente
per territorio, nel rispetto del benessere animale.
Articolo 10
Comitato Tecnico Regionale
1. I Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo
10 della legge, appositamente convocati dalla Presidenza della Giunta
Regionale, provvedono a nominare per votazione gli esperti in etologia
che entrano a far parte del Comitato Tecnico Regionale per la tutela
degli animali.
2. Le modalità operative e di funzionamento del Comitato
Tecnico Regionale sono disciplinate con la deliberazione della Giunta
Regionale, istitutiva del Comitato stesso.
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