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Codice Penale - Articolo 727
Libro Terzo - Delle contravvenzioni in particolare
Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo II - delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa
sociale
Sezione I - delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Art. 727 - Abbandono di animali
"Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000
euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze".
Fonte: anagrafe canina - emilia romagna
http://www.cani.provincia.bologna.it/
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